Regolamento›Titolo XII
Art. 149
149 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Per gli inscritti alla Cassa invalidi per la Marina mercantile, i quali possano far valere periodi di contribuzione obbligatoria in conformità del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, saranno applicate le seguenti norme:
1° Se l'inscritto abbia diritto alla pensione secondo il decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, concernente la Cassa degli invalidi della Marina mercantile, i versamenti eseguiti in conformità del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, saranno liquidati con le norme dell' del precitato decreto-legge;
2° Se l'inscritto non abbia diritto alla pensione secondo il precitato decreto-legge, saranno computati, agli effetti del numero di quindicine stabilito per il diritto alla liquidazione della pensione di invalidità o di vecchiaia secondo il decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, anche i periodi di contribuzione alla Cassa invalidi; ma la misura della pensione a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sarà liquidata in base ai contributi effettivamente versati alla Cassa stessa secondo le disposizioni dell' del precitato decreto 30 dicembre 1923, n. 3184;
3° Le vedove e gli orfani hanno diritto al sussidio di cui nell' del decreto stesso, qualora non sia ad essi liquidato alcun sussidio a carico della Cassa invalidi o sia liquidato un sussidio in misura inferiore a quella prevista dal citato .
Storico versioni
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