Art. 147
RegolamentoTitolo XII

Art. 147

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In vigore dal 11 ott 1924
Per le aziende private le quali abbiano istituito, prima del 1° luglio 1920, un Fondo o una Cassa di previdenza che abbia fra i suoi scopi quello di provvedere all'invalidità e vecchiaia del dipendente personale, i contributi stabiliti dall' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per l'inscrizione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, saranno prelevati, totalmente o in parte, sui contributi destinati al Fondo o alla Cassa di previdenza dell'azienda, qualora non ricorra l'applicazione dell'articolo seguente e se l'azienda e il dipendente personale non concordino di provvedere agli obblighi del decreto con ulteriori versamenti. In ogni caso però la parte di detti contributi, a carico del datore di lavoro e dei prenditori di lavoro, dal versare alla Cassa nazionale, non potrà essere inferiore a quella dovuta secondo il precitato . I diritti dei singoli inscritti o partecipanti al Fondo o alla Cassa di previdenza saranno ridotti in relazione alla consistenza ed alle diminuite entrate del Fondo o della Cassa di previdenza, in conseguenza dei prelevamenti predetti. Qualora, di accordo fra l'azienda ed il dipendente personale, si addivenga alla liquidazione del Fondo o Cassa di previdenza, la quota spettante a ciascun inscritto sarà versata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali come versamento facoltativo.
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