Regolamento›Titolo XI
Art. 145
145 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Agli scopritori della contravvenzione compete sul prodotto netto di essa una percentuale nella misura, non eccedente il dieci per cento, che verrà fissata con decreto del Ministro dell'economia nazionale.
Nel decreto stesso saranno indicate le categorie di persone a cui tale percentuale non compete.
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