Regolamento›Titolo XI
Art. 138
138 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Gli ispettori dell'industria e del lavoro sono autorizzati a:
a) visitare, in tutte le loro parti, i locali adibiti all'esercizio delle aziende industriali, commerciali e agricole ed i locali attinenti, esclusi quelli destinati abitualmente ad abitazione; di visitare pure, in tutte le loro parti, i laboratori a domicilio e i laboratori di famiglia, anche se esercitati in ambienti che servano contemporaneamente ad altri usi;
b) esaminare le tessere dei dipendenti dell'azienda e i libretti a questi rilasciati, a norma dell', nonché i libretti di paga rilasciati ai termini del regolamento per gli infortuni sul lavoro;
c) interrogare, oltre gli esercenti delle aziende, il personale direttivo, amministrativo ed operaio delle aziende stesse, e in generale tutti coloro che per il loro ufficio siano da essi ritenuti in grado di dare informazioni utili agli effetti della vigilanza;
d) esaminare i libri di matricola e di paga, i regolamenti interni e tutti gli altri libri e registri da cui possano trarre elementi per l'adempimento del loro ufficio;
e) procedere al sequestro di quei documenti che abbiano carattere probatorio e che possano comunque costituire prova necessaria della contravvenzione.
Quando incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni possono richiedere l'intervento della forza pubblica.
Gli ispettori per adempiere al loro ufficio debbono, a richiesta, mostrare la carta di riconoscimento che sarà ad essi rilasciata dal Ministero dell'economia nazionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-138