Art. 137
RegolamentoTitolo XI

Art. 137

137 / 154
In vigore dal 11 ott 1924
La vigilanza, per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e del presente regolamento è esercitata dal Ministero dell'economia nazionale a mezzo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro o di funzionari della Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale. Presso ogni Istituto di previdenza sociale, che non sia sede di Circolo, e presso le dipendenti agenzie, risiederà un ispettore dell'industria e del lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-137