Regolamento›Titolo XI
Art. 135
135 / 154In vigore dal 11 ott 1924
I prenditori di lavoro a domicilio devono fare denuncia di tale loro qualità all'Istituto di previdenza sociale prima dell'apertura del loro laboratorio o prima di iniziare l'esercizio della loro attività in questa forma del lavoro casalingo.
Nelle denuncie devono indicare il loro nome, cognome e paternità, il preciso indirizzo del loro domicilio e la specie del lavoro che in questo eseguono.
Dopo la prima volta la denuncia dev'essere rinnovata entro il mese di gennaio di ogni anno.
I prenditori di lavoro a domicilio sono inoltre obbligati a denunciare all'Istituto di previdenza sociale il nome, cognome e indirizzo delle persone con loro occupate in questo lavoro e la retribuzione che ad esse corrispondono. Devono pure denunciargli, entro tre giorni, ogni successivo cambiamento nella consistenza e nella retribuzione di questo personale.
Anche i datori di lavoro a domicilio devono fare denuncia di tale loro qualità all'Istituto di previdenza indicando la loro ditta o denominazione sociale e il loro nome, cognome e indirizzo, l'industria o il commercio da loro esercitato, la sede di tale esercizio, la specie del lavoro assegnato a domicilio, il nome, cognome e indirizzo delle persone cui questo lavoro è assegnato.
La denuncia dev'essere fatta prima di iniziare l'uso dell'assegnazione del lavoro a domicilio e successivamente ogni qualvolta cambi la persona dell'assegnatario e in ogni caso entro il mese di gennaio di ogni anno.
I Circoli di ispezione dell'industria e del lavoro hanno facoltà di richiedere agli Istituti di previdenza gli originali o le copie delle denuncie sopraccennate, qualora i dati in essa contenuti fossero necessari per controllare l'osservanza di altre disposizioni legislative o regolamentari riguardanti il lavoro a domicilio.
Storico versioni
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