Regolamento›Titolo X
Art. 133
133 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Per le sentenze delle Commissioni arbitrali di prima istanza sono dovuti i diritti seguenti:
Quando il valore della controversia non superi le 100 lire, 1 lira; per ogni 100 lire in più, 2 lire.
Se la controversia si risolve in via conciliativa, o sia decisa in contumacia, o se venga ritirata l'istanza, i diritti sono ridotti alla metà.
Per le sentenze della Commissione centrale i diritti predetti sono raddoppiati.
I diritti dovuti in esecuzione delle sentenze sono riscossi per conto della Cassa nazionale con le norme che saranno da essa stabilite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-133