Regolamento›Titolo X
Art. 130
130 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Anche contro le decisioni emesse, in sede di rinvio, dalla Commissione di prima istanza designata, è ammesso ricorso ai termini dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184; ma in tal caso la Commissione centrale, quando ravvisi necessaria un'ulteriore istruttoria, ritiene definitivamente la causa fino a pronuncia finale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-130