Art. 126
RegolamentoTitolo X

Art. 126

126 / 154
In vigore dal 11 ott 1924
I testimoni chiamati, d'ufficio o in seguito ad istanza delle parti, dalla Commissione, ove, senza giustificati motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una pena pecuniaria fino a L. 5 e la relativa sentenza sarà trasmessa al pretore per l'esecuzione. Ai testimoni, ai periti e agli interpreti è deferito il giuramento rispettivamente a termini degli articoli 242, 212 e 259 del Codice di procedura civile. Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del Codice penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-126