Art. 124
RegolamentoTitolo X

Art. 124

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In vigore dal 11 ott 1924
Il presidente della Commissione forma mensilmente, per il corso del mese successivo, l'elenco delle udienze. Le Commissioni arbitrali di prima istanza debbono pronunciare le proprie decisioni nel termine di un mese dalla udienza di spedizione della causa. Le udienze sono pubbliche e possono tenersi nei giorni festivi, e nei feriali anche di sera. Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni arbitrali di prima istanza e di quella centrale è necessaria la presenza di tutti i membri di ciascuna di esse, o dei rispettivi supplenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le disposizioni degli art. 354 e 355, primo comma e primo capoverso, del Codice di procedura civile, sono applicabili anche alle adunanze ed alle udienze delle Commissioni arbitrali. In case trasgressione, il presidente ammonisce e fa uscire dalla sala il trasgressore. Quando il fatto costituisca reato, il presidente ne fa stendere verbale e lo comunica immediatamente al procuratore del Re.
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