Art. 123
RegolamentoTitolo X

Art. 123

123 / 154
In vigore dal 11 ott 1924
Il procedimento davanti le Commissioni, per tutto ciò che non è regolato espressamente dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dal presente regolamento, prende norma. in quanto siano applicabili, dalle disposizioni in vigore pel procedimento davanti i conciliatori.
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