Regolamento›Titolo X
Art. 122
122 / 154In vigore dal 11 ott 1924
I giudizi davanti le Commissioni arbitrali di prima istanza devono essere iniziati mediante ricorso contenente l'oggetto della domanda, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, da notificarsi, a cura dell'attore, all'altra parte, secondo le regole fissate nell', e con le norme stabilite per i conciliatori.
Il ricorso deve essere depositato, entro cinque giorni da quello della notificazione, presso la segreteria della Commissione.
Il termine per comparire davanti la Commissione è di quindici giorni, salvo pei casi previsti dall'art. l50 del Codice di procedura civile, pei quali si applicano i termini stabiliti dallo stesso articolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-122