Art. 117
RegolamentoTitolo X

Art. 117

117 / 154
In vigore dal 11 ott 1924
Agli Istituti di patronato e di assistenza, di cui nell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, può essere affidata dagli assicurati o dai loro aventi diritto, la rappresentanza o l'assistenza defensionale nei giudizi avanti le Commissioni arbitrali. Tale incarico deve risultare da atto scritto o da dichiarazione verbale fatta davanti al presidente della Commissione o anche in udienza dagli interessati o da coloro che, a norma dell'articolo precedente, ne hanno la rappresentanza. La rappresentanza davanti le Commissioni arbitrali, degli assicurati o dei loro aventi diritto, che siano comunque impediti di comparire personalmente e non siano provveduti di un rappresentante in conformità del precedente articolo, è affidata all'Istituto di patronato e di assistenza designato dal presidente della Commissione. La persona incaricata dall'Istituto di patronato di stare in giudizio deve esibire una regolare autorizzazione per le singole controversie, rilasciata dall'Istituto stesso, il quale deve fare dichiarazione di elezione di domicilio.
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