Regolamento›Titolo X
Art. 116
116 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Davanti le Commissioni arbitrali gli assicurati o i loro aventi diritto non possono comparire che personalmente, salvo il disposto dell'articolo seguente. In caso di comprovata malattia o di altro impedimento, o di assenza che la Commissione riconosca giustificata, possono farsi rappresentare da un membro della loro famiglia.
Ove l'interessato non possa per incapacità comparire personalmente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestà, al tutore o al curatore.
I datori di lavoro possono sempre farsi rappresentare dai direttori dei loro stabilimenti, o delle loro imprese, o da impiegati muniti di mandato speciale.
Gli organi dell'assicurazione sono rappresentati dalle persone a ciò autorizzate secondo i rispettivi ordinamenti, o anche da quelle altre che siano designate con deliberazione dei rispettivi Consigli o Comitati d'amministrazione.
Storico versioni
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