Regolamento›Titolo X
Art. 115
115 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze sono dovuti ai segretari delle Commissioni arbitrali di prima istanza i diritti stabiliti per le cause avanti i pretori.
Per le notificazioni degli avvisi alle parti è dovuto all'usciere della Commissione il diritto fissato per gli ufficiali giudiziari delle preture.
Gli atti di esecuzione devono essere affidati agli ufficiali giudiziari addetti alle preture.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-115