Art. 114
RegolamentoTitolo X

Art. 114

114 / 154
In vigore dal 11 ott 1924
L'usciere della Commissione e gli altri di cui nell'ultimo comma dell' non possono ricusare il loro ministero quando ne siano richiesti, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione, e sono ad essi. applicabili le disposizioni degli articoli 181,182 e 183 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2625. Le pene pecuniarie stabilite nei detti articoli sono ridotte di due terzi e pronunziate dal pretore, sentito prima l'usciere. Sono pure applicabili le disposizioni degli del regolamento generale giudiziario del 14 dicembre 1865, n. 2641.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-114