Art. 112
RegolamentoTitolo X

Art. 112

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In vigore dal 11 ott 1924
Presso le singole Commissioni di prima istanza fa l'ufficio di usciere l'inserviente comunale autorizzato ad esercitare eguali funzioni presso i conciliatori ai termini dell' del regolamento approvato con R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728. Qualora l'opera dell'inserviente comunale non sia sufficiente, il procuratore del Re presso il Tribunale del luogo ove risiede la Commissione di prima istanza, su richiesta del presidente di questa, nomina un messo speciale Con le condizioni e norme stabilite dal regolamento suddetto per gli uscieri dei conciliatori. La nomina dell'usciere presso la Commissione centrale è fatta dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. L'usciere, ove non sia scelto fra gli ufficiali giudiziari, prima di assumere. l'esercizio delle sue funzioni deve prestare giuramento avanti il presidente della Commissione, nel rito prescritto dai regolamenti e can la formula stabilita nell' della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626. In caso di mancanza o di impedimento temporaneo dell'usciere della Commissione, il presidente provvede a norma dell'art. 185 della legge sull'ordinamento giudiziario. Quando il ministero dell'ufficiale giudiziario sia richiesto per atti da compiersi in Comuni diversi da quelli dove hanno sede le Commissioni, l'esercizio delle relative funzioni è demandato agli inservienti comunali funzionanti da uscieri presso i conciliatori delle circoscrizioni nelle quali gli atti medesimi dovranno compiersi. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 08/10/1924, n. 236 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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