Regolamento›Titolo X
Art. 111
111 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Alla designazione e alla eventuale sostituzione del funzionario di cancelleria per l'ufficio di segretario delle singole Commissioni di prima istanza provvede il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Commissione.
Il segretario sia della Commissione di prima istanza sia della Commissione centrale dura nell'ufficio per un anno e può essere confermato.
Il segretario dipende direttamente dal presidente della Commissione rispettiva, il quale può, per accertate deficienze nell'adempimento dell'ufficio, proporne la sospensione o la revoca all'autorità competente.
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