Art. 11
RegolamentoTitolo II

Art. 11

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In vigore dal 11 ott 1924
I contributi versati in esecuzione dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, costituiscono un fondo denominato «Fondo assicurati obbligatori». Con tale fondo si provvede al pagamento delle pensioni di vecchiaia e di invalidità e della parte di assegni in caso di morte degli assicurati obbligatori che fa carico alla Cassa.
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