Regolamento›Titolo X
Art. 107
107 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente e nei casi di malattia o altro impedimento temporaneo, il membro effettivo è sostituito di diritto dal membro supplente per la durata della sospensione o dell'impedimento.
Nei casi di morte o di decadenza di un membro effettivo, lo sostituisce di diritto il membro supplente per tutto il tempo per il quale quello sarebbe rimasto in carica, e si provvede alla nomina di un nuovo membro supplente.
Nei casi d'impedimento del presidente si provvederà con decreto del Ministro per l'economia nazionale in base alla designazione fatta dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.
Per le Commissioni di prima istanza residenti in città che non siano sede di tribunale potrà essere nominato presidente il giudice titolare della pretura locale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-107