Regolamento›Titolo X
Art. 106
106 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Ai membri delle Commissioni arbitrali, di prima istanza e centrale, sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave, è applicata la disposizione dell', comma 6° della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.
I membri suddetti decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati, per uno dei diritti preveduti dagli , n. 9, e 146 del predetto testo unico e per qualsiasi altro reato, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese, nonché in caso di fallimento ed in caso di cessazione della qualità di datore di lavoro o di assicurato, se questa era posseduta all'atto della nomina.
Possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, i membri delle Commissioni di prima istanza e della Commissione arbitrale centrale che siano assenti senza giustificato motivo per più di tre udienze consecutive.
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