Regolamento›Titolo X
Art. 105
105 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Non possono essere nominati componenti delle Commissioni arbitrali di prima istanza e della Commissione centrale coloro che facciano parte del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, dei Comitati consultivi degli Istituti di previdenza sociale e dei Comitati direttivi degli Istituti di patronato e di assistenza; e cessano di diritto dalle funzioni di membri delle Commissioni coloro che accettino la nomina nel Consiglio d'amministrazione o nei Comitati predetti.
Non possono far parte contemporaneamente di una stessa Commissione arbitrale di prima istanza o della Commissione centrale, ascendenti e discendenti, fratelli, cognati, suocero o suocera e genero o nuora, nè più amministratori di una medesima società.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-105