Art. 104
RegolamentoTitolo X

Art. 104

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In vigore dal 11 ott 1924
La designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati nelle Commissioni arbitrali di prima istanza sarà fatta dal Prefetto, sentite le organizzazioni locali. I rappresentanti dei datoti di lavoro e degli assicurati nella Commissione arbitrale centrale, saranno scelti dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per la giustizia e per gli affari di culto, fra persone designate dalle rispettive principali organizzazioni nazionali a norma dell' del presente regolamento. I due sanitari che debbono far parte della Commissione arbitrale di prima istanza come pure di quella centrale, qualora la vertenza abbia per oggetto l'accertamento della invalidità, saranno scelti dal Ministro per l'economia nazionale fra i medici-chirurgi iscritti nell'albo e che diano particolare affidamento per la loro dottrina e la loro competenza specifica. I membri della Commissione arbitrale centrale, come quelli delle Commissioni di prima istanza, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 08/10/1924, n. 236 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-104