Art. 103
RegolamentoTitolo IX

Art. 103

103 / 154
In vigore dal 11 ott 1924
Gli Istituti di patronato e di assistenza, già instituiti ed approvati ai termini del decreto-legge 23 agosto 1917, numero 1450, e del relativo regolamento per gl'infortuni del lavoro in agricoltura, possono funzionare anche a norma e per gli effetti dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e del presente regolamento, qualora introducano nei loro statuti le modificazioni eventualmente necessarie e ne ottengano l'approvazione con decreto del Ministro per l'economia nazionale. Nel caso preveduto nel precedente comma gli Istituti hanno facoltà di ridurre ad uno il numero dei rappresentanti dei lavoratori agricoli, preveduto nell', n. 3, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per gli infortuni del lavoro in agricoltura, quando ciò sia necessario per assicurare adeguata rappresentanza alle altre categorie di industrie o di lavori prevalenti nella regione.
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