Art. 102
RegolamentoTitolo IX

Art. 102

102 / 154
In vigore dal 11 ott 1924
Gli Istituti possono proporsi di assistere gli assicurati loro aventi diritto anche per la liquidazione in via amministrativa delle pensioni o degli assegni mensili e per gli altri affari da trattare con la Cassa nazionale o con gli Istituti di previdenza. Possono anche proporsi di prestare la loro assistenza per i colpiti da infortunio sul lavoro, o loro aventi diritto, a norma e per gli effetti del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e del relativo regolamento. Essi hanno la capacità giuridica per compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento della loro finalità, nonché di stare in giudizio per la tutela dei diritti e per la difesa degli assicurati e dei loro aventi causa.
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