Art. 101
RegolamentoTitolo IX

Art. 101

101 / 154
In vigore dal 11 ott 1924
Gli Istituti di patronato e di assistenza hanno una Commissione direttiva, della quale devono essere chiamati a far parte non meno di due e non più di quattro rappresentanti degli assicurati, scelti con le norme stabilite nello statuto fra le principali categorie di industrie esistenti nella regione, salvo che l'Istituto sia fondato da una organizzazione costituita da persone assicurate a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e appartenenti in massima a quelle categorie di industrie.
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