Regolamento›Titolo II
Art. 10
10 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Il Comitato consultivo è convocato dal presidente.
Le adunanze sono valide con la presenza di quattro componenti; ad esse interviene, senza voto deliberativo, il direttore dell'Istituto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità di voti ha la prevalenza il voto del presidente.
Un impiegato dell'Istituto di previdenza sociale designato dal direttore ha le funzioni di segretario del Comitato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-10