Regolamento›Titolo I
Art. 1
1 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.
Agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia sono datori di lavoro coloro che impiegano persone alla propria dipendenza, per lavori da eseguire per proprio conto, mediante retribuzione a giornata o a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma; e coloro che sono considerati tali ai termini degli articoli seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-1