Art. 11 · Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.
Testo unicoTitolo I

Art. 11

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Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.

In vigore dal 1 lug 1924
I primi referendari, i referendari e i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente del Consiglio di Stato. A ciascuna delle sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche più di uno fra primi referendari e referendari. Tanto nelle sezioni consultive, quanto nelle giurisdizionali, i primi riferendari e i referendari istruiscono gli affari che sono loro commessi, e ne rifericono alla sezione, e, quando ne sia il caso, al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.
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