Testo unico›Titolo I
Art. 11
11 / 56Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.
In vigore dal 1 lug 1924
I primi referendari, i referendari e i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente del Consiglio di Stato.
A ciascuna delle sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche più di uno fra primi referendari e referendari.
Tanto nelle sezioni consultive, quanto nelle giurisdizionali, i primi riferendari e i referendari istruiscono gli affari che sono loro commessi, e ne rifericono alla sezione, e, quando ne sia il caso, al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054#art-tu-11