Art. 94
RegolamentoCapo IV

Art. 94

276 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
I contratti che si fanno nelle amministrazioni centrali sono stipulati dai ministri, dai sottosegretari di Stato o dai direttori generali o altri funzionari equiparati. Negli uffici di prefettura sono stipulati dai prefetti o dai viceprefetti e in quelli di sottoprefettura dai sottoprefetti. Nelle intendenze di finanza i contratti sono stipulati dagli intendenti o dai vice-intendenti e nelle altre amministrazioni compartimentali o provinciali dai loro direttori o dai funzionari che normalmente ne fanno le veci. In tutti gli altri uffici si stipulano dai rispettivi capi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-94