Art. 93
RegolamentoCapo IV

Art. 93

275 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione. La delegazione deriva dalla legge, dal presente regolamento o dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni. In difetto deve risultare da apposito decreto da emettersi dal ministro e da unirsi al contratto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-93