Regolamento›Capo III
Art. 80
148 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Nelle aste tenute nei modi indicati agli , l'amministrazione può prescrivere in casi speciali che le offerte a schede segrete si ricevano simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli avvisi d'asta. Nel giorno e nell'ora stabiliti negli avvisi medesimi, le autorità delegate ricevono le offerte ed aprono i pieghi che le contengono in presenza dei concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono le offerte al funzionario delegato a presiedere agli incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli col prezzo stabilito nella scheda, o nell'avviso d'asta secondo i casi, aggiudica il contratto al migliore offerente, ovvero dichiara l'incanto di nessun effetto.
In questo secondo caso, il minimo o il massimo scritto nella scheda sarà fatto comunicare ai concorrenti non presenti, per mezzo delle stesse autorità che ne ricevettero e trasmisero le offerte.
I concorrenti possono anche far pervenire le proprie offerte, unitamente alla prova dell'eseguito deposito, all'ufficio appaltante col mezzo della posta ed a loro proprio rischio, giusta quanto è stabilito nell'.
Pei casi speciali di appalti di opere o provviste ordinate dall'amministrazione dei lavori pubblici, il cui importare ecceda lire 100,000, s'intendono conservate in vigore le disposizioni del R. decreto 3 maggio 1863, n. 1269, in quanto non siano contrarie alle norme generali del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-80