Art. 76
RegolamentoCapo III

Art. 76

144 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Quando l'asta si tiene col metodo di cui alla lettera c) dell'articolò 73, si osservano, quanto al modo di invio o di presentazione delle offerte, le disposizioni del precedente articolo. L'autorità che presiede l'asta, aperti i pieghi ricevuti o presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta. Se non sono state presentate offerte, l'asta è dichiarata deserta. L'amministrazione può, anche in questa forma di incanto, prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. In tal caso il limite suddetto sarà indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi ed aprirsi con le modalità di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saranno eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite segnato nella scheda.
Storico versioni

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