Regolamento›Capo I
Art. 658
660 / 664In vigore dal 6 set 1997
1. Per i mandati informatici la sezione di tesoreria competente, accerta la validità dell'autenticazione elettronica e provvede:
a) per le partite pagabili allo sportello o presso gli altri uffici pagatori nella provincia, alla stampa dei documenti sostitutivi di cui al precedente , comma 5, che ammette a pagamento previo accertamento dell'inesistenza degli atti impeditivi di cui all' della legge di contabilità generale dello Stato e l'esperimento, ove prevista, della procedura per la compensazione amministrativa. La sezione provvede altresì all'invio, anche con sistemi informatici, degli avvisi ai beneficiari con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
b) per le partite da commutare in vaglia cambiario o in documenti di entrata di tesoreria, all'estinzione ed alla emissione dei vaglia e dei documenti;
c) per le partite da accreditare in conto corrente bancario o postale, all'estinzione ed al successivo trasferimento delle relative informazioni al sistema bancario o postale.
2. Il tesoriere centrale e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria tramite il sistema informativo rinviano al sistema informativo integrato i dati identificativi dei mandati informatici la cui autenticazione elettronica non risulta valida.
3. Per i mandati estinti mediante accreditamento, la data del pagamento è quella della scritturazione negli elenchi di cui all', comma 6.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 17 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996".
- Il D.L. 28 agosto 1995,n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, e' differita al 1 gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui gli articoli 3, 8, 10 e 11, ed al 1 gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1 novembre 1995".
- La L. 3 aprile 1997, n. 94, nel modificare gli artt. 17 e 18 del D.P.R. 20 aprile 1994, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998".
- Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, nel modificare l'art. 17 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano, a regime, dal 1 gennaio 1999".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-658