Art. 649
RegolamentoTitolo XV

Art. 649

651 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Le disposizioni del presente regolamento relative alla diretta imputazione al bilancio dei pagamenti di debito pubblico hanno effetto dal 1° luglio 1924 e dalla stessa data è abolito il conto corrente dell'amministrazione del debito pubblico con la tesoreria centrale del Regno di cui al regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298. I fondi esistenti nel conto corrente suddetto, dopo avvenuto il rimborso dei pagamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1924 saranno versati al bilancio dell'entrata, in conto residui, ed in corrispondenza saranno aumentati i residui inscritti ai capitoli della spesa del ministero delle finanze istituiti per i pagamenti di debito pubblico. Nulla è innovato per quanto concerne la emissione di mandati, buoni ed ordini di pagamento, da effettuarsi in conformità al regolamento sull'amministrazione del debito pubblico.
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