Art. 647
RegolamentoTitolo XV

Art. 647

649 / 664
In vigore dal 1 lug 1926
Ai mandati e ai buoni su mandati a disposizione emessi nell'esercizio 1924-25 e che al 30 giugno 1925 resteranno inestinti saranno applicabili fino al 30 giugno 1926 le disposizioni per essi stabilite nel regolamento approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074. Conseguentemente per l'ammontare dei buoni di cui al precedente comma verranno emessi in conto residui i corrispondenti mandati a disposizione.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Restano conseguentemente prorogati di un anno i termini risultanti dagli articoli 647 e 650 del regolamento approvato col citato R. decreto 23 maggio 1924, n. 827".
  • Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-647