Regolamento›Titolo XIV
Art. 645
647 / 664In vigore dal 1 mar 1994
I tesorieri e gli agenti di riscossione debbono tenere un libro giornale, nel quale registrano le operazioni d'incasso e di pagamento da essi effettuate.
Tengono inoltre gli altri libri e registri stabiliti dalle istruzioni speciali dei vari servizi.
Note all'articolo
- Il Decreto 26 gennaio 1994, n. 101 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La documentazione prevista dagli articoli 478, 549, 604 e 645 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, puo' essere sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti i medesimi dati richiesti sui moduli cartacei".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-645