Art. 645
RegolamentoTitolo XIV

Art. 645

647 / 664
In vigore dal 1 mar 1994
I tesorieri e gli agenti di riscossione debbono tenere un libro giornale, nel quale registrano le operazioni d'incasso e di pagamento da essi effettuate. Tengono inoltre gli altri libri e registri stabiliti dalle istruzioni speciali dei vari servizi.

Note all'articolo

  • Il Decreto 26 gennaio 1994, n. 101 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La documentazione prevista dagli articoli 478, 549, 604 e 645 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, puo' essere sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti i medesimi dati richiesti sui moduli cartacei".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-645