Art. 636
RegolamentoCapo V

Art. 636

401 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Le decisioni della Corte dei conti portanti condanne a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, sono dal procuratore generale della Corte medesima comunicate, in forma esecutiva, alle amministrazioni centrali da cui dipendono rispettivamente i detti funzionari ed agenti, affinché curino la riscossione delle somme derivanti da tali condanne, e per estratto al direttore generale del tesoro.
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