Art. 635
RegolamentoCapo IV

Art. 635

341 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
I tesorieri rendono altresì il conto dei depositi provvisori di che al titolo XI e quello del movimento dei titoli riferibili a operazioni del debito pubblico. Questi conti, visti e verificati, dalla direzione generale del tesoro, sono sottoposti alla approvazione della Corte dei conti.
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