Art. 628
RegolamentoCapo III

Art. 628

245 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Di regola, la base di ogni conto in materie consiste negli inventari visti e verificati dall'amministrazione. In via di eccezione, da riconoscersi ammissibile dalla Corte dei conti, il conto in materia di un contabile per la gestione dell'anno anteriore, può partire dal conto precedente che ne riporti esattamente i resti, o da certificati amministrativi attestanti la esistenza degli oggetti in magazzino, dichiarati conformi alle risultanze dei propri registri dai ministeri competenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-628