Art. 626
RegolamentoCapo III

Art. 626

243 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare: a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o della gestione; b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione; c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate; d) le materie e gli oggetti che son rimasti esistenti al termine dell'esercizio o della gestione. Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi. Le materie che per la loro natura o per la tenuità del valore sono suscettive di essere riunite, possono essere presentate nel conto sotto una medesima unità, o raggruppate collettivamente secondo la classificazione stabilita dalle nomenclature adottate dall'amministrazione. Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev'essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai documenti che in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la regolarità della operazione stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-626