Art. 623
RegolamentoCapo II

Art. 623

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In vigore dal 3 giu 1924
Le ragionerie centrali, riveduti i conti ad esse pervenuti, in base ai documenti allegati e verificatili con gli elementi di riscontro in loro possesso, appongono sui singoli conti la dichiarazione di avere eseguiti i suindicati riscontri e li spediscono, con gli elenchi degli uffici provinciali o compartimentali e con tutti i documenti, alla Corte dei conti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-623