Art. 612
RegolamentoTitolo XIIICapo I

Art. 612

635 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in carica. Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto pel periodo della propria gestione. Se però per congedo, permesso, malattia od altra causa, l'agente affidi sotto la sua responsabilità il servizio del suo ufficio ad altra persona, ancorchè questa sia accettata dall'autorità competente, non s'interrompe la durata della sua gestione, e il contabile perciò deve comprendere nel suo conto giudiziale anche il periodo di tempo nel quale fu dalla predetta persona sostituito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-612