Regolamento›Titolo XII
Art. 606
629 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Le ragionerie delle amministrazioni centrali, in base agli elenchi e agli epiloghi degli ordinativi diretti e degli assegni emessi dagli uffici centrali, fanno le occorrenti registrazioni nelle scritture.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-606