Art. 606
RegolamentoTitolo XII

Art. 606

629 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Le ragionerie delle amministrazioni centrali, in base agli elenchi e agli epiloghi degli ordinativi diretti e degli assegni emessi dagli uffici centrali, fanno le occorrenti registrazioni nelle scritture.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-606