Art. 599
RegolamentoTitolo XI

Art. 599

622 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
La ricevuta per la restituzione integrale del deposito è apposta sulla quietanza che deve essere riconsegnata dal depositante. La ricevuta per la restituzione parziale è apposta su speciali ordinativi emessi dall'autorità che ha ordinato o richiesto il ricevimento del deposito. In tal caso la quietanza è ritirata dalla delegazione del tesoro o dal controllore capo che la consegna al tesoriere perché vi annoti le parziali restituzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-599