Regolamento›Titolo XI
Art. 595
618 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Possono essere ricevuti in tutte le tesorerie i depositi per adire alle aste, in qualunque luogo siano indette, purchè tale facoltà risulti dal corrispondente avviso d'asta e copia del medesimo sia comunicata alle delegazioni del tesoro, quando siffatto avviso non venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-595