Art. 594
RegolamentoTitolo XI

Art. 594

617 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Il ricevimento dei depositi provvisori nella tesoreria centrale deve essere previamente consentito dalla direzione generale del tesoro, e quello dei depositi da farsi nelle sezioni di tesoreria dalle delegazioni del tesoro. In casi speciali la direzione generale del tesoro può consentire il ricevimento di depositi presso le sezioni di tesoreria, ma l'ordine deve essere sempre comunicato alle sezioni stesse per mezzo della competente delegazione del tesoro.
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