Regolamento›Titolo XI
Art. 593
616 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Depositi provvisori sono quelli eseguiti, in contanti od in effetti pubblici o in valori diversi da restituirsi nelle identiche valute versate, dai concorrenti alle aste, nonché quegli altri di effetto temporaneo, che siano autorizzati con istruzioni da emanarsi dalla direzione generale del tesoro.
I depositi dei concorrenti alle aste, qualora in seguito ad aggiudicazione debbano convertirsi in cauzione definitiva, sono passati fra quelli in amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-593