Art. 590
RegolamentoCapo II

Art. 590

95 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Per lo smarrimento o la distruzione delle quietanze d'entrata e degli ordini di pagamento, quando nulla sia prescritto dai regolamenti e dalle istruzioni relative, si procede a norma del disposto nella sezione III del capo II del titolo VI e nel capo XI del titolo VII del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-590