Art. 59
RegolamentoCapo II

Art. 59

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In vigore dal 3 giu 1924
Nei capitoli relativi ai contratti per l'esecuzione di lavori ed opere pubbliche, debbono essere richiamate le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-59